Il Parlamento approva il piano casa: perché l’art. 5 è incostituzionale
Dopo continui slittamenti e sospensioni, il Parlamento ha confermato la fiducia al governo Renzi convertendo in legge il piano casa proposto lo scorso 28 marzo con il decreto legge n. 47
Il piano casa Renzi-Lupi è legge: ieri pomeriggio il Parlamento ha definitivamente convertito il decreto che impedirà a migliaia di famiglie l’allaccio ai pubblici servizi e l’accesso a numerosi diritti fondamentali.
Dall’inizio della scorsa settimana fino alla giornata di ieri, Roma è stata nuovamente teatro di mobilitazione, resistenza e lotta per i diritti sociali: i movimenti per il diritto all’abitare sono scesi quotidianamente in piazza per ribadire la loro decisa opposizione al piano-casa adottato dal Governo con il decreto legge n. 47.
La discussione sui primi articoli del provvedimento è iniziata lo scorso 13 maggio al Senato; lo stesso giorno un lungo corteo ha attraversato le vie del centro partendo dai Fori Imperiali verso Palazzo Madama. Un braccio di ferro tra movimenti e Parlamento a colpi di presidi davanti a Montecitorio e ricatti del governo ai propri parlamentari: l’ennesimo voto di fiducia ha, infatti, consentito l’approvazione del testo prima alla Camera – con 324 voti favorevoli e 110 contrari – e poi nella votazione finale avvenuta nella giornata di ieri. È stata una corsa contro il tempo: il Parlamento era chiamato a convertire il decreto entro il 27 maggio a pena di decadenza.
Molti i nodi che le forze parlamentari erano chiamate a sciogliere soprattutto in relazione alle disposizioni riguardanti le occupazioni abitative contenute nell’articolo 5: «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi […]; gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
Già dalla titolazione «Lotta all’occupazione abusiva di immobili» – non è difficile comprendere il perché questo articolo sia stato al centro delle durissime contestazioni mosse dai movimenti al governo Renzi: il fenomeno delle occupazioni abitative viene ridotto a emergenza criminale e affrontato esclusivamente come questione di ordine pubblico, negandone le enormi ricadute sociali. La “linea dura” seguita dalla maggioranza parlamentare segna il punto di arrivo di un percorso politico già intrapreso dai precedenti governi, che in nome dell’austerity hanno progressivamente eroso le risorse destinate alle politiche di inclusione sociale generando un aumento esponenziale dei soggetti a rischio di marginalizzazione.
Inaccettabile, prima di tutto, il divieto di allacciamento ai pubblici servizi. Prevedendo che «gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge», il nuovo piano casa travolge anche le situazioni abitative già esistenti. Non difficile immaginarne le conseguenze: un’ondata di distacchi che priveranno migliaia di nuclei familiari di acqua, gas e corrente elettrica, favorendo inevitabilmente allacci abusivi e altre soluzioni emergenziali rischiose in termini di igiene e sicurezza.
Ma il profilo più subdolo e profondamente incostituzionale deriva dalla prima parte della norma: l’impossibilità per chi vive in immobili occupati di ottenere la residenza, impossibilità che contraddice la natura stessa della residenza. La sua funzione, infatti, non è dimostrare l’esistenza di un diritto su un immobile ma, al contrario, risponde all’esigenza dello Stato di individuare il luogo in cui la persona vive abitualmente; esigenza peraltro confermata dall’abitualità del suo riconoscimento anche a chi vive in abitazioni di fortuna come camper, tende o roulottes.
La marginalizzazione derivante dal divieto contenuto nell’articolo 5 si traduce in una serie di conseguenze inaccettabili, in aperto contrasto con i principi costituzionali.
Il riconoscimento della residenza è infatti funzionale non solo all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo e per richiedere la cittadinanza italiana, ma anche per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, all’istruzione e alle liste di collocamento per l’impiego – con la conseguenza che il suo diniego implica la violazione di numerosi diritti previsti dalla Costituzione (artt. 32, 34, 36, 48 ss. Cost.).
Del tutto inconciliabile è poi il rapporto tra l’art. 5 e il ruolo attribuito dalla Costituzione allo Stato nel favorire, proteggere e agevolare la famiglia (art. 29 Cost.). La promozione delle relazioni familiari, infatti, risulta chiaramente incompatibile con gli effetti derivanti dall’applicazione della nuova legge: distacco delle utenze necessarie per assicurare alle famiglie che vivono in immobili occupati una vita dignitosa e mancata previsione di politiche di welfare in grado di fronteggiare le conseguenze da esso derivanti. Basti pensare alla necessità della residenza nel territorio italiano per concorrere all’assegnazione di case popolari e per essere destinatari di sussidi e agevolazioni statali.
La Costituzione, inoltre, attribuisce ai pubblici poteri il compito di favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione (art. 47, 2° comma, Cost.) imponendo al legislatore di adottare politiche pubbliche funzionali alla realizzazione del principio di uguaglianza anche in tema di diritto all’abitare, attuando un programma che – seppur tenendo conto dell’attuale complessità economico-sociale – favorisca l’accesso popolare alla proprietà privata e alle politiche di sostegno e finanziamento pubblico.
Vengono così violati anche i principi del riconoscimento dei diritti inviolabili, dell’uguaglianza e della libertà di soggiorno (artt. 2, 3 e 16 Cost.): il Governo, anziché asservire la garanzia dei diritti sociali alle logiche speculative del mercato immobiliare, deve promuovere politiche di integrazione e inclusione affinché siano garantiti la dignità della persona e l’accesso ai diritti fondamentali in ogni luogo in cui essa scelga di soggiornare.
La legge Renzi-Lupi, inserendosi nella complessa materia dell’edilizia residenziale pubblica è, infine, incompatibile con il riparto di competenze Stato-Regioni disegnato dall’art. 117 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito come la legislazione statale possa intervenire esclusivamente per formulare i principi generali della materia, lasciando la disciplina della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica a quanto previsto dalla legislazione adottata dalle singole Regioni (Corte Cost., sentt. n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010). Una legislazione regionale che ha mostrato esempi di un approccio “costituzionale” rispetto al fenomeno delle occupazioni abitative come nel caso della delibera della Regione Lazio n. 303 dello scorso 14 gennaio.
Viene così a delinearsi un quadro disarmante. A fronte di migliaia di nuclei familiari che vivono in immobili occupati, il governo Renzi risponde con un piano casa probabilmente incostituzionale e sicuramente inefficace rispetto all’emergenza abitativa.
Il diritto a un’abitazione adeguata – anche secondo il rapporto dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani del 2009 – non può essere ridotto a questione di ordine pubblico, ma deve tradursi in politiche che favoriscano l’inclusione sociale e contrastino i fenomeni di marginalizzazione. Se la Costituzione ricomprende il diritto all’abitare all’interno dei diritti sociali, la conclusione non può che essere una: le forze parlamentari di maggioranza che fanno del principio di legalità la propria bandiera politica non solo non possono disinteressarsi del disagio sociale espresso dalle occupazioni abitative, ma sono obbligate a compiere ogni scelta – politica, economica, urbanistica – necessaria ad attuare i principi costituzionali di uguaglianza e garanzia dei diritti fondamentali.
Un obbligo costituzionale ignorato dall’attuale Governo che adotta una strategia improntata al rifiuto di qualsiasi dialogo con le parti coinvolte, fiero di aver convertito in legge un decreto fondato sulla dismissione del patrimonio pubblico e destinato ad aumentare l’emergenza abitativa criminalizzando l’esistenza di migliaia di nuclei familiari in tutto il territorio nazionale.

