4 SI per dire no. Natura e ratio dei questiti referendari del prossimo 12 e 13 giugno
Piccolo vedemecum giuridico su come il referendum interviene su una normativa scritta contro gli interessi dei cittadini
Il referendum dei prossimi 12 e 13 giugno si basa su quattro quesiti abrogativi. Agli elettori che andranno alle urne verrà chiesto di eliminare quattro norme, ovvero parti di esse.
Dei quattro quesiti, i primi due vertono sulla gestione del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale corrispondente alla gestione degli acquedotti.
Il terzo quesito chiede l’eliminazione di una norma, l’art.7 c.1 della Legge n. 133/2008, che prevede l’impegno per il paese a realizzare impianti di produzione di energia nucleare, mentre il quarto quesito sollecita l’eliminazione del legittimo impedimento, ovvero vuole eliminare la possibilità, attribuita dalla Legge n.51/2010 al Presidente del Consiglio dei Ministri, che costui possa evitare di comparire nelle udienze dei procedimenti penali nel ruolo di imputato in virtù della carica ricoperta.
Se le questioni sollevate su nucleare e legittimo impedimento sembrano mettere in gioco valori quali la sicurezza del paese e la possibilità di far giudicare a processo Berlusconi, sull’acqua la partita è altrettanto importante.
Nel primo quesito referendario si chiede di abrogare l’art. 23-bis della Legge n. 133/2008. Il 23-bis, facente parte di una legge che racchiude un insieme di norme “per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, stabilisce come modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica l’affidamento a soggetti – e quindi imprese – privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40% del capitale sociale.
La normativa dell’art 23-bis individua i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.
Per quanto riguarda l’oro blu, l’obiettivo di questa norma sarebbe di affidare completamente al mercato le gestioni dei 64 ATO, su un totale di 92, (ATO sta per ambito territoriale ottimale, territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati come ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti), che o non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico. Al comma 8 dell’art. 23-bis viene infatti specificato, esclusivamente per quanto riguarda le concessioni relative al servizio idrico integrato, che quelle rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 2011, , senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.
Le pre-esistenti società di gestione degli acquedotti e dei servizi idrici a capitale pubblico, secondo quanto disposto nell’articolato legislativo, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%. La norma infine disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali, per poter mantenere l’affidamento del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.
Il secondo quesito propone l’abrogazione dell’’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 del decreto che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. In questo caso, si propone di eliminare dalle componenti di costo che determinano la bolletta dell’acqua l’elemento secondo il quale il gestore del servizio potrà rientrare, ad una percentuale fissa del 7% caricata sulla bolletta degli utenti finali, degli investimenti eseguiti. La definizione dei costi riconosciuti in tariffa relativamente agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito è legata all’eventuale ammontare del capitale investito iniziale e alla previsione annuale della spesa per investimenti.
Per quanto riguarda l’acqua, le ragioni del referendum abrogativo mirano a pone un freno all’accelerazione del processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali che l’art.23-bis impone. Si vuole impedire, pertanto, lo spostamento nel campo del profitto e del mercato della gestione di un bene che fin’ora si era stato sottratto a tali logiche in virtù di inequivocabili caratteristiche sociali e ambientali in aperto contrasto con supposte privatizzazioni efficienti. Infine, abrogando la remunerazione del capitale investito come elemento di costo nel calcolo della tariffa, si elimina il “cavallo di Troia” che ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici: si impedisce di fare profitti sull’acqua, profitti che per di più sarebbero garantiti da una legge ingiusta verso i cittadini.
(2 giugno 2011)

